Io ho il cognome di mamma

Io ho il cognome di mamma

IN POCHI LO SANNO, MA UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE EMESSA A FINE 2016 HA APERTO LE PORTE A TUTTI QUEI GENITORI CHE VOGLIONO DARE IL COGNOME MATERNO AI PROPRI FIGLI. NON È LEGGE MA, D’ALTRA PARTE, NON ESISTE NEANCHE UNA LEGGE CHE IMPONGA IL COGNOME DEL PADRE.SCOPRIAMO IL TEMA NEL DETTAGLIO.

È da sempre consuetudine dare ai bambini il cognome del padre. Per secoli, le origini materne sono state ignorate, cancellate, perse, in nome del pater familias. E anche se, nel 2014, una legge che affrontava il problema e sanciva la possibilità per i figli di avere entrambi i cognomi era stata approvata alla Camera, questa si trova ancora ferma al Senato. Sino a oggi, l’unico modo per ottenere il doppio cognome era farne richiesta al prefetto, come quando il proprio cognome è ridicolo o offensivo, oppure nel caso di coppie non sposate che fanno riconoscere il bambino prima alla madre e, in un secondo tempo, al padre, in modo da dargli i due cognomi.

Sulla base della sentenza della Corte costituzionale dell’8 novembre 2016 (pubblicata il 21 dicembre 2016, n. 286), a seguito del ricorso di una coppia italo-brasiliana residente a Genova, così viene stabilito: in caso di accordo tra le parti, al momento della nascita i genitori possono registrare il neonato con il doppio cognome, con il cognome materno che segue quello paterno – ordine riconfermato dal ministro degli Interni con la Circolare n. 7 del 14/06/2017.

In assenza di accordo tra i genitori, resta valida la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome paterno.

IN DEFINITIVA:

Se il neonato è figlio di una donna sposata, prenderà sempre il cognome del marito, seguito da quello materno se il padre è d’accordo.

Se il neonato è figlio di una donna non sposata e il padre lo riconosce in un secondo tempo, il cognome sarà assegnato dal Tribunale per i minorenni: in questo caso, è possibile ottenere un cognome diverso da quello del padre (vedi paragrafo successivo).

Se il neonato è figlio di una coppia mista, con un genitore italiano e uno di nazionalità estera, si presentano due scenari. Se il bimbo è nato all’estero si può chiedere che venga riconosciuto, in sede di trascrizione in Italia dell’atto di nascita, il solo cognome materno o il doppio cognome assegnatogli secondo la legislazione estera. Se invece nasce in Italia, il cognome sarebbe quello paterno, ma si può chiedere l’applicazione della norma in vigore nel paese estero di cui pure ha la nazionalità, motivando la richiesta con la necessità di avere generalità identiche nei documenti prodotti dai due paesi in cui il bambino ha la cittadinanza.

SI PUÒ ATTRIBUIRE IL SOLO COGNOME MATERNO?

In presenza di genitori non sposati, per l’attribuzione del solo cognome materno la legislazione attuale prevede che l’assegnazione del cognome venga fatta dal Tribunale per i minorenni. In pratica, al momento della dichiarazione di nascita, solo la madre deve riconoscere il figlio; dovrà poi recarsi all’ufficio riconoscimenti e fissare la data del riconoscimento paterno: i genitori dovranno andarci insieme ed esprimere le loro preferenze a proposito del cognome. La pratica verrà passata al Tribunale per i minorenni che, sentiti i genitori, deciderà se lasciare al bambino il cognome della madre, aggiungere a questo quello del padre o sostituire il cognome della madre con quello del padre.

di Carlotta Cordieri